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d) sviluppare l'organizzazione dell'apparato
ricettivo per consentire la valorizzazione del territorio e il soddisfacimento
delle richieste della utenza turistica;
e) disciplinare consensualmente con gli associati l'attività che intendono
svolgere;
f) assicurare una garanzia della qualità e congruità dei prezzi
e dei servizi offerti, con particolare riguardo alla valorizzazione di prodotti
tipici;
g) coordinare l'attività di comunicazione, promozionale e pubblicitaria
degli Associati per ottimizzare le modalità e gli effetti, valorizzando
le strutture ricettive e i servizi;
h) collaborare con le istituzioni, ed in particolare con la Regione Emilia Romagna,
l'Unione di prodotto e l'Apt servizi alla valorizzazione del territorio, fornendo
idoneo supporto logistico che consenta la migliore funzione delle risorse presenti
sul territorio;
i) svolgere tutte le altre attività che siano connesse a quelle sopra
elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano
necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonchè compiere
ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.
Art. 4 - Patrimonio ed entrate
dell'Associazione
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili
che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi
da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti
contributivi, effettuati dai fondatori, determinati dal Comitato Direttivo.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori
effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono
all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Comitato Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo
da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende
aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento
della quota annua di iscrizione.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità,
fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione
annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili
nè ripetibili in nessun caso. Quindi nemmeno in caso di scioglimento della
Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dell'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto
versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise
di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare
nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a
causa di morte.
Art. 5 - Requisiti degli associati
1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono partecipare all'Associazione:
- Club di prodotto;
- Associazioni di bed and breakfast, consorzi e cooperative;
- Le Associazioni di categoria del settore commercio turismo e servizi;
- Le Associazioni di operatori turistici.
Possono inoltre aderire anche enti ed organismi pubblici con quote da definirsi
singolarmente, a seconda delle rispettive potenzialità economiche di bilancio
e di immagine.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso.
4. Gli Associati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, alla scrupolosa
osservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere adottate
dagli organi associativi; a partecipare alla attività dell'Associazione;
a non partecipare ad altre forme associative imprenditoriali le cui finalità siano
concorrenti con quelle perseguite dall'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato di maggiore età,
il diritto di voto nell'assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Gli Associati si impegnano a corrispondere regolarmente all'Associazione i contributi
determinati dal Comitato Direttivo ed approvati in Assemblea, sia per l'ammissione
sia quali quote annuali successive.
5. Sulle domande di ammissione delibera a maggioranza il Comitato Direttivo.
L'associato ammesso dovrà versare, entro 10 giorni dalla richiesta che
gli sarà fatta dal presidente dell'Associazione, l'importo del contributo
al fondo di dotazione e gli altri contributi stabiliti dal Comitato Direttivo.
Gli aderenti, con le modalità fissate con apposito regolamento dal Consiglio
Direttivo, potranno utilizzare il marchio e partecipare a forme di commercializzazione
del gruppo e a forme di promozione comune; verranno a loro volta coinvolti negli
stage sui prodotti tipici, negli educt-tour, negli incentives, nelle fiere e
in qualsiasi altra iniziativa dell'Associazione.
Art.6 - Organi associativi
Gli organi associativi sono:
1) l'Assemblea generale degli associati
2) il Comitato Direttivo
3) il Presidente
4) il Consigliere delegato
5) il Collegio dei revisori
Art. 7 - Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo
sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per
l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo
(entro il 30 ottobre) ed ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo degli associati.
La convocazione è fatta a mezzo posta, fax o e-mail da spedirsi almeno
sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere
l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la convocazione
e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con fax due giorni
prima della riunione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente,
ovvero in caso di assenza da una persona delegata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un Segretario che ha il compito di verbalizzare
le Assemblee. Ogni associato dispone di un voto. L'assemblea decide con la maggioranza
di almeno la metà più uno degli Associati presenti.
L'Assemblea si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con
la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti. Le deleghe possono essere conferite soltanto ad un altro associato
e ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito
libro.
4. L'Assemblea inoltre:
- provvede alla nomina del Comitato Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente,
del Consigliere Delegato e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera la destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonchè di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora sia
consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione
del suo patrimonio.
Art. 8 - Comitato Direttivo
1. L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto dal
Presidente, dal Vicepresidente, dal Consigliere delegato e da un numero pari
di membri che va da 2 (due) a 8 (otto) nominati dall'Assemblea.
2. I membri devono essere rappresentanti degli enti aderenti all'Associazione.
Il Comitato dura in carica tre anni e i membri, il cui mandato è scaduto,
possono essere rieletti.
3. Dispongono di un voto pro capite. I membri del Comitato per il primo triennio
possono essere scelti esclusivamente fra i soci fondatori o loro delegati.
4. Il Comitato Direttivo nomina il Segretario che non ha diritto di voto.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Comitato direttivo ha il compito di:
a) svolgere tutte le attività necessarie per dare attuazione ai deliberati
dell'Assemblea;
b) di approntare proposte e programmi da sottoporre all'Assemblea;
c) di concludere e ratificare i contratti;
d) di decidere i programmi di promozione e di commercializzazione turistica e
di ogni altra attività di interesse per l'Associazione;
e) di richiedere la convocazione dell'Assemblea;
f) di deliberare sulle richieste di adesione all'Associazione e sulla esclusione
degli associati.
7. Spetta inoltre al Comitato Direttivo entro due mesi dalla chiusura di ogni
esercizio annuale, di durata coincidente con l'anno solare, redigere la situazione
patrimoniale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
8. Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed è convocato
dal presidente a mezzo fax o e-mail con preavviso di 5 giorni, contenente luogo,
giorno ora e ordine del giorno della riunione.
In caso di urgenza la convocazione del Comitato potrà avvenire con preavviso
di 2 giorni tramite fax. Il Comitato direttivo è validamente riunito se
sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni
del Comitato Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il
voto favorevole della maggioranza assoluta.
Tra i componenti del Comitato direttivo vengono assegnati a singoli o a gruppi,
mansioni funzionali, fermo restando le prerogative del Presidente e del Consigliere
Delegato.
Art. 9 - Presidente
1. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea, durano in
carica tre anni e non sono rieleggibili.
2. Al Presidente è attribuito il compito di:
a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo, e curarne l'esecuzione
delle relative deliberazioni;
b) rappresentare l'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio;
c) controllare gli atti amministrativi dell'Associazione, vigilare sulla conservazione
e tenuta dei documenti;
d) accertare che si operi in conformità degli interessi dell'Associazione;
e) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Comitato
Direttivo;
f) occuparsi dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali
di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare
il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato;
g) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e poi dell'Assemblea corredandoli
di idonee relazioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano
al Vicepresidente.
Art. 10 - Consigliere Delegato
E' facoltà del Comitato Direttivo delegare particolari incarichi al Consigliere
Delegato; in ogni caso il Consigliere Delegato collabora direttamente con la
presidenza per il miglior perseguimento delle finalità associative.
Art. 11 - Collegio dei revisori
dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati
dall'Assemblea e scelti anche tra i non associati.
2. I revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori
dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto
di voto, a quelle del Comitato Direttivo, con facoltà di parola ma senza
diritto di voto, verificano la regolare tenuta dei relativi libri.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione e sui
bilanci e redige una relazione annuale da presentare in assemblea, alla quale
i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto.
4. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
5. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 12 - Compensi a cariche
sociali
Le cariche dell'associazione non prevedono remunerazione, se non rimborsi spese
documentate o particolari compensi per incarichi specifici, deliberati sia nella
loro tipologia che nel loro ammontare nel Comitato direttivo.
Art. 13 - Bilancio consuntivo
e preventivo
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato
per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato
per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei
15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta
di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Art. 14 - Recesso esclusione
scioglimento
L'Associato può recedere volontariamente dall'associazione; il recesso
avviene con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato direttivo
e diviene automaticamente operativo trascorsi sei mesi dalla data di avviso.
L'esclusione viene deliberata dal comitato direttivo nei confronti dell'Associato
che:
1) abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione;
2) si sia reso insolvente verso l'Associazione;
3) non abbia adempiuto le obbligazioni assunte con il suo nome e per conto dell'associazione;
4) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi sociali.
Le quote di partecipazione al fondo consortile dell'associato receduto o escluso
non sono restituibili.
Art. 15 - Regolamento
Il Comitato Direttivo elabora e potrà modificare in qualunque tempo con
l'obbligo di ratifica dell'Assemblea un regolamento che formerà parte
integrante del presente statuto per regolare la vita interna dell'associazione.
Art. 16 - Modifiche statutarie
Eventuali modifiche allo statuto dovranno essere approvate con la maggioranza
assoluta degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
Art. 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale
provvederà alla nomina di due o più liquidatori e delibererà in
ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 18 - Clausola arbitrale
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione
del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa
al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri dei quali due nominati
uno ciascuno dalle parti e il terzo che presiede le riunioni del collegio di
comune accordo fra i primi due così nominati o in difetto dal Presidente
del Tribunale di Bologna.
2. Il Collegio arbitrale così costituito senza vincolo di forma è inappellabile,
sentite le parti entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina delibererà con
lodo irrituale redatto in forma scritta.
Art. 19 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, valgono le
norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. |
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