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Emilia Romagna
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Art. 1 - Costituzione, denominazione
E' costituita una Associazione denominata "CLUB DI PRODOTTO BED & BREAKFAST DELL'EMILIA ROMAGNA".

Art. 2 - Sede e Durata
La sede legale dell'Associazione è in Bologna, via Tiarini n.22, presso l'Unione Regionale del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'Emilia Romagna.
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre del 2050.

Art. 3 - Oggetto e scopo
L'Associazione ha lo scopo, senza fine di lucro, di organizzare un centro di coordinamento per la promozione e la commercializzazione turistica del prodotto Bed and Breakfast presente sul territorio Emilia-Romagna.
In particolare si propone di:
a) promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività svolte dagli associati;
b) favorire attività di commercializzazione turistica incentivando
c) assumere iniziative promozionali e pubblicitarie finalizzate al mantenimento e all'acquisizione della clientela;
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  d) sviluppare l'organizzazione dell'apparato ricettivo per consentire la valorizzazione del territorio e il soddisfacimento delle richieste della utenza turistica;
e) disciplinare consensualmente con gli associati l'attività che intendono svolgere;
f) assicurare una garanzia della qualità e congruità dei prezzi e dei servizi offerti, con particolare riguardo alla valorizzazione di prodotti tipici;
g) coordinare l'attività di comunicazione, promozionale e pubblicitaria degli Associati per ottimizzare le modalità e gli effetti, valorizzando le strutture ricettive e i servizi;
h) collaborare con le istituzioni, ed in particolare con la Regione Emilia Romagna, l'Unione di prodotto e l'Apt servizi alla valorizzazione del territorio, fornendo idoneo supporto logistico che consenta la migliore funzione delle risorse presenti sul territorio;
i) svolgere tutte le altre attività che siano connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonchè compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti contributivi, effettuati dai fondatori, determinati dal Comitato Direttivo.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Comitato Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso. Quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Art. 5 - Requisiti degli associati
1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono partecipare all'Associazione:
- Club di prodotto;
- Associazioni di bed and breakfast, consorzi e cooperative;
- Le Associazioni di categoria del settore commercio turismo e servizi;
- Le Associazioni di operatori turistici.
Possono inoltre aderire anche enti ed organismi pubblici con quote da definirsi singolarmente, a seconda delle rispettive potenzialità economiche di bilancio e di immagine.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
4. Gli Associati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, alla scrupolosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi associativi; a partecipare alla attività dell'Associazione; a non partecipare ad altre forme associative imprenditoriali le cui finalità siano concorrenti con quelle perseguite dall'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Gli Associati si impegnano a corrispondere regolarmente all'Associazione i contributi determinati dal Comitato Direttivo ed approvati in Assemblea, sia per l'ammissione sia quali quote annuali successive.
5. Sulle domande di ammissione delibera a maggioranza il Comitato Direttivo.
L'associato ammesso dovrà versare, entro 10 giorni dalla richiesta che gli sarà fatta dal presidente dell'Associazione, l'importo del contributo al fondo di dotazione e gli altri contributi stabiliti dal Comitato Direttivo.
Gli aderenti, con le modalità fissate con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo, potranno utilizzare il marchio e partecipare a forme di commercializzazione del gruppo e a forme di promozione comune; verranno a loro volta coinvolti negli stage sui prodotti tipici, negli educt-tour, negli incentives, nelle fiere e in qualsiasi altra iniziativa dell'Associazione.

Art.6 - Organi associativi
Gli organi associativi sono:
1) l'Assemblea generale degli associati
2) il Comitato Direttivo
3) il Presidente
4) il Consigliere delegato
5) il Collegio dei revisori

Art. 7 - Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) ed ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
La convocazione è fatta a mezzo posta, fax o e-mail da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con fax due giorni prima della riunione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza da una persona delegata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un Segretario che ha il compito di verbalizzare le Assemblee. Ogni associato dispone di un voto. L'assemblea decide con la maggioranza di almeno la metà più uno degli Associati presenti.
L'Assemblea si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deleghe possono essere conferite soltanto ad un altro associato e ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro.
4. L'Assemblea inoltre:
- provvede alla nomina del Comitato Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera la destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 8 - Comitato Direttivo
1. L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Consigliere delegato e da un numero pari di membri che va da 2 (due) a 8 (otto) nominati dall'Assemblea.
2. I membri devono essere rappresentanti degli enti aderenti all'Associazione. Il Comitato dura in carica tre anni e i membri, il cui mandato è scaduto, possono essere rieletti.
3. Dispongono di un voto pro capite. I membri del Comitato per il primo triennio possono essere scelti esclusivamente fra i soci fondatori o loro delegati.
4. Il Comitato Direttivo nomina il Segretario che non ha diritto di voto.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Comitato direttivo ha il compito di:
a) svolgere tutte le attività necessarie per dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea;
b) di approntare proposte e programmi da sottoporre all'Assemblea;
c) di concludere e ratificare i contratti;
d) di decidere i programmi di promozione e di commercializzazione turistica e di ogni altra attività di interesse per l'Associazione;
e) di richiedere la convocazione dell'Assemblea;
f) di deliberare sulle richieste di adesione all'Associazione e sulla esclusione degli associati.
7. Spetta inoltre al Comitato Direttivo entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, di durata coincidente con l'anno solare, redigere la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
8. Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed è convocato dal presidente a mezzo fax o e-mail con preavviso di 5 giorni, contenente luogo, giorno ora e ordine del giorno della riunione.
In caso di urgenza la convocazione del Comitato potrà avvenire con preavviso di 2 giorni tramite fax. Il Comitato direttivo è validamente riunito se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta.
Tra i componenti del Comitato direttivo vengono assegnati a singoli o a gruppi, mansioni funzionali, fermo restando le prerogative del Presidente e del Consigliere Delegato.

Art. 9 - Presidente
1. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.
2. Al Presidente è attribuito il compito di:
a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo, e curarne l'esecuzione delle relative deliberazioni;
b) rappresentare l'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio;
c) controllare gli atti amministrativi dell'Associazione, vigilare sulla conservazione e tenuta dei documenti;
d) accertare che si operi in conformità degli interessi dell'Associazione;
e) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;
f) occuparsi dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato;
g) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e poi dell'Assemblea corredandoli di idonee relazioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 10 - Consigliere Delegato
E' facoltà del Comitato Direttivo delegare particolari incarichi al Consigliere Delegato; in ogni caso il Consigliere Delegato collabora direttamente con la presidenza per il miglior perseguimento delle finalità associative.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea e scelti anche tra i non associati.
2. I revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Comitato Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta dei relativi libri.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione e sui bilanci e redige una relazione annuale da presentare in assemblea, alla quale i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto.
4. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
5. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 12 - Compensi a cariche sociali
Le cariche dell'associazione non prevedono remunerazione, se non rimborsi spese documentate o particolari compensi per incarichi specifici, deliberati sia nella loro tipologia che nel loro ammontare nel Comitato direttivo.

Art. 13 - Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 14 - Recesso esclusione scioglimento
L'Associato può recedere volontariamente dall'associazione; il recesso avviene con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato direttivo e diviene automaticamente operativo trascorsi sei mesi dalla data di avviso.
L'esclusione viene deliberata dal comitato direttivo nei confronti dell'Associato che:
1) abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione;
2) si sia reso insolvente verso l'Associazione;
3) non abbia adempiuto le obbligazioni assunte con il suo nome e per conto dell'associazione;
4) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Le quote di partecipazione al fondo consortile dell'associato receduto o escluso non sono restituibili.

Art. 15 - Regolamento
Il Comitato Direttivo elabora e potrà modificare in qualunque tempo con l'obbligo di ratifica dell'Assemblea un regolamento che formerà parte integrante del presente statuto per regolare la vita interna dell'associazione.

Art. 16 - Modifiche statutarie
Eventuali modifiche allo statuto dovranno essere approvate con la maggioranza assoluta degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Art. 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di due o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 18 - Clausola arbitrale
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri dei quali due nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo che presiede le riunioni del collegio di comune accordo fra i primi due così nominati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Bologna.
2. Il Collegio arbitrale così costituito senza vincolo di forma è inappellabile, sentite le parti entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina delibererà con lodo irrituale redatto in forma scritta.

Art. 19 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
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